Quali aziende devono avere la sorveglianza sanitaria?

In tutte le aziende, indipendentemente dal numero di addetti, in cui vigono i seguenti rischi:

 

  1. Movimentazione manuale di carichi
  2. Lavoro al videoterminale per più di 20 ore/settimana
  3. Uso di agenti chimici pericolosi
  4. Esposizione all'amianto
  5. Rumore Lex>85 dBA
  6. Vibrazioni meccaniche: vibrazioni braccio-mano >2,5 m/s2, vibrazione corpo intero >0,5 m/s2
  7. Campi elettromagnetici
  8. Radiazioni ottiche artificiali
  9. Agenti cangerogeni
  10. Agenti biologici
  11. Lavoro nei cassoni ad aria compressa
  12. Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive
  13. Polveri contenente silice cristallina
  14. Radiazioni ionizzanti
  15. Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca
  16. Lavoro notturno

 

 

Ovvero in tutte le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. 


1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:


a) impiego di gas tossici (art. 8 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, e successive modifiche);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);


2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

 

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

 

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

 

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

 

6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

 

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;

 

8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:

 

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;

 

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

 

10) lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;

 

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

 

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

 

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

 

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

 

Pagina aggiornata al 14 aprile 2010